STATUTO

“BYRON”

Associazione di Cultura Giuridica

Art. 1 – Denominazione e sede

1.1 – L’Associazione denominata “BYRON” è costituita come Associazione di Cultura Giuridica non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e sgg. c.c.

1.2 – L’Associazione ha sede legale in Parma, Piazza Italo Pinazzi n. 61/A.

1.3 – La sede dell’Associazione potrà essere trasferita all’interno del territorio dell’Unione Europea, con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Scopo ed oggetto

2.1 – L’Associazione è indipendente, autonoma, apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

2.2 – L’Associazione ha la finalità di promuovere tutte le attività di studio e di approfondimento di cui gli Associati possano avere necessità nello svolgimento delle loro attività, attraverso il confronto e l’interlocuzione con le pubbliche amministrazioni, le istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere, le imprese e le professioni.

2.2.1 – A tale fine l’Associazione potrà:

a)  promuovere ed organizzare convegni, seminari, corsi, incontri di studio in Italia e all’estero;

b)  svolgere l’attività di formazione culturale e di aggiornamento nei settori giuridici, amministrativi ed economici, nonché l’attività di formazione professionale, di consulenza e di assistenza nell’organizzazione del personale e nella gestione delle risorse umane, ivi compresa l’organizzazione di corsi e di tirocini formativi in genere;

c)   realizzare e commissionare studi specialistici e ricerche scientifiche;

d)  istituire scuole e corsi professionali;

e)  predisporre gli strumenti operativi e materiali, anche mediante la creazione e gestione di biblioteche informatiche, banche dati, compiere indagini e sondaggi;

f)    promuovere la raccolta di casi professionali di particolare interesse, al fine di consentirne la diffusione ed il commento;

g)  avvalersi dell’attività scientifica e professionale di studiosi, docenti e professionisti anche stranieri;

h)  favorire l’innovazione, il miglioramento e l’aggiornamento dei modelli organizzativi e gestionali, nonché agevolare la diversificazione e specializzazione delle competenze;

i)    favorire la ricerca scientifica, anche mediante contributi economici e borse di studio;

j)    svolgere attività editoriale;

k)   organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi ricreativi;

l)    elaborare studi ed analizzare dati ed informazioni nei settori giuridici, amministrativi ed economici;

m) organizzare uffici stampa, di pubbliche relazioni, di comunicazione integrata, di pubblicità e marketing;

n)   promuovere la metodologia della “qualità” nell’attività professionale e nell’impresa.

2.2.2 – A tal fine l’Associazione raccoglierà ed elaborerà le esperienze, le professionalità tecniche ed i metodi scientifici, fornendo i seguenti servizi:

a)  l’organizzazione di incontri seminariali anche sui temi dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni;

b)  la promozione di studi specialistici e di ricerche scientifiche;

c)   l’istituzione di corsi di formazione;

d)  la predisposizione di programmi, anche personalizzati, per un impiego efficiente delle nuove tecnologie e per la valorizzazione delle risorse umane;

e)  compiere qualsiasi altra attività affine, propedeutica o complementare alle precedenti, sia in favore degli Associati che di terzi.

2.3 – L’Associazione potrà svolgere la propria attività sia all’interno che al di fuori dell’Unione Europea anche in sezioni distaccate e nell’ambito degli scopi di cui al presente Statuto potrà compiere qualsiasi operazione economico-finanziaria in conformità alle leggi in vigore, stipulando convenzioni e/o collaborazioni con Enti e soggetti sia privati che pubblici, nazionali e internazionali.

2.4 – L’Associazione, nell’esercizio dell’attività per cui è scopo ed oggetto potrà acquisire immobili in proprietà, o stipulare contratti di locazione, uso, usufrutto, comodato o leasing; nonché partecipare a società, associazioni, consorzi e stipulare con i medesimi contratti di Associazione o collaborazione.

2.5 – L’Associazione potrà accedere a contribuzioni, richiedere, gestire o concedere finanziamenti, aprire conti correnti, effettuare depositi, compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio e dei proventi della propria attività e, in genere, compiere ogni altra attività risulti funzionale per l’attuazione dei propri scopi.

Art. 3 – Durata

3.1 – L’Associazione è costituita con durata sino al 31 dicembre 2050, prorogabile ogni cinque anni sempre che non venga meno la pluralità degli Associati.

Art. 4 – Organi ed Organismi

4.1 – Sono Organi dell’Associazione:

a)  L’Assemblea;

b)  Il Consiglio Direttivo;

c)   Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

4.2 – È Organismo interno all’Associazione il Centro Ricerche.

4.3 – Potrà, inoltre, essere istituito il Comitato Scientifico.

Art. 5 – Associati

5.1 – Gli Associati si distinguono in:

a)  Associati ordinari Fondatori;

b)  Associati ordinari denominati “Senior”;

c)   Associati ordinari denominati “Junior”;

d)  Associati laici denominati “Saggi”;

e)  Associati fruitori denominati “Affiliati”;

f)    Associati Onorari.

5.2 – Sono Associati fondatori i Sigg.ri: Enrico Battisti, Carlo Carrozza, Massimiliano Castellone, Luca Chiapponi, Amedeo Ciuffetelli, Mario Galluppi, Luigi Martin, Luigi Principe, Raffaele Quarantelli, Lorenzo Salvatore, Arnaldo Sciarretta.

5.3 – Sono Associati ordinari Senior e Junior coloro che verranno ammessi con tali qualifiche con delibera del Consiglio Direttivo.

5.4 – Gli Associati ordinari Fondatori e Senior hanno diritto di voto nell’Assemblea dell’Associazione e fruiscono di tutti i servizi da essa erogati, contribuendo mediante il pagamento della relativa quota Associativa, la loro opera intellettuale e la produzione di materiale scientifico, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e quelle del Centro Ricerche e/o del Comitato Scientifico.

5.4.1 – Gli Associati ordinari Junior hanno diritto di voto nell’Assemblea della Associazione, e fruiscono di tutti i servizi erogati dalla stessa, contribuendo mediante il pagamento della relativa quota Associativa, la loro opera intellettuale e la produzione di materiale scientifico, che dovrà essere sottoposto al Consiglio Direttivo.

5.5 – Sono Associati laici Saggi coloro che verranno ammessi con tale qualifica con delibera del Consiglio Direttivo, scelti tra Professori e ricercatori universitari, nonché professionisti di chiara ed indiscussa fama.

5.5.1 – Gli Associati laici Saggi possono partecipare all’Assemblea, esprimendo pareri non vincolanti e senza diritto di voto, fruire di tutti i servizi erogati dall’Associazione, contribuendo mediante la loro opera intellettuale e la produzione di materiale scientifico, che dovrà essere sottoposto al Consiglio Direttivo. Possono assumere la qualifica di componente del Centro di Ricerche e del Comitato Scientifico con delibera del Consiglio Direttivo.

5.6 – Sono Associati fruitori Affiliati coloro che verranno ammessi con tale qualifica con delibera del Consiglio Direttivo.

5.6.1 – Gli Associati fruitori Affiliati partecipano all’Assemblea dell’Associazione ma senza diritto di voto, possono fruire di tutti i servizi erogati dall’Associazione contribuendo mediante il pagamento della relativa quota Associativa.

5.7 – Sono Associati Onorari coloro che verranno nominati con tale qualifica con delibera del Consiglio Direttivo, scelti tra coloro i quali si siano distinti, per capacità professionali ed umane, nei settori e nelle discipline di interesse dell’Associazione e che abbiano dimostrato di voler condividere gli ideali e lo spirito dell’Associazione.

Art. 6 – Acquisto della veste di Associato

6.1 – L’ammissione di nuovi Associati ordinari, laici, fruitori e affiliati dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

6.1.1 – Nel caso di domanda di ammissione di un Associato ordinario Senior la stessa non potrà essere deliberata nel caso in cui almeno tre Associati fondatori, componenti del Consiglio Direttivo, abbiano espresso voto contrario.

6.2 – Non possono essere ammessi quali Associati i soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 7.1, lett. b), c), d), f).

Art. 7 – Perdita della veste di Associato

7.1 – La veste di Associato si perde per morte, recesso ed esclusione.

7.1.1 – Il recesso è libero e può essere esercitato in ogni tempo da ciascun Associato mediante raccomandata A.R. da spedirsi alla sede dell’Associazione ed indirizzata al suo Consiglio Direttivo. Il recesso avrà effetto nei confronti dell’Associazione alla data del 31 dicembre dell’anno in corso.

7.1.2 – Può essere escluso, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri presenti all’adunanza, con l’esclusione del voto dell’Associato oggetto della delibera, l’Associato che:

a)  sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o che, nei di lui confronti, sia stata pronunciata in via definitiva sentenza di condanna per reato non colposo;

b)  sia stato sottoposto a misura di prevenzione disposta dall’autorità giudiziaria;

c)   sia stato sospeso o radiato da alcuno degli albi di appartenenza;

d)  sia in mora nel pagamento della quota Associativa annuale per due scadenze consecutive;

e)  abbia violato le norme del presente statuto;

f)    non ne condivida più lo scopo e l’oggetto del presente statuto, avendo attuato condotte incompatibili con gli stessi o tenendo un comportamento ostruzionistico al loro perseguimento o in contrasto con il corretto funzionamento degli Organi dell’Associazione.

7.2 – Il Presidente, nei casi di urgenza, può deliberare sulla ammonizione e sospensione dell’Associato.

7.2.1 – I suddetti provvedimenti sono confermati dal Consiglio Direttivo, che sarà appositamente convocato entro 30 giorni dalla loro comunicazione all’Associato.

7.3 – L’esclusione ha effetto dalla data della sua delibera.

7.3.1 – L’Associato escluso è tenuto al pagamento della quota Associativa annuale relativa all’esercizio in corso al momento della sua esclusione e non ha diritto al rimborso della quota di ingresso.

Art. 8 – Assemblea

8.1 – L’Assemblea dell’Associazione è composta da tutti gli Associati ordinari.

8.1.1 – Essa è convocata dal Presidente, o dal Segretario su richiesta del Presidente, in attuazione della delibera adottata dal Consiglio Direttivo, che ne determina l’ordine del giorno, mediante avviso pubblicato sul sito Internet dell’Associazione almeno 30 giorni prima dell’adunanza.

8.1.2 – Per ragioni di particolare urgenza, che saranno fatte specificatamente risultare nell’avviso, l’assemblea potrà essere convocata con un preavviso ridotto fino a 15 giorni prima dell’adunanza.

8.1.3 – L’assemblea può essere convocata anche su istanza scritta formulata al Presidente da un terzo dei suoi componenti, che ne indicano l’ordine del giorno.

8.1.4 – In ogni caso l’assemblea, pur in difetto di convocazione, è validamente costituita e idonea a deliberare qualora vi partecipino tutti gli Associati ordinari.

8.2 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli Associati in regola con il pagamento della quota Associativa annuale.

8.3 – L’adunanza assembleare può tenersi sia presso la sede legale dell’Associazione sia altrove, purché in territorio italiano.

8.4 – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

8.4.1 – In caso di loro assenza o impedimento, l’assemblea è presieduta dalla persona da questa nominata.

8.5 – Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

8.6 – Spetta al Segretario dell’assemblea, da questa nominato, provvedere alla formazione e alla sottoscrizione del verbale unitamente al Presidente dell’assemblea e che dovrà essere a trasmesso al Segretario dell’Associazione entro 5 giorni dalla conclusione dell’assemblea, unitamente all’attestazione della pubblicazione sul sito Internet dell’Associazione del relativo avviso di convocazione.

8.7 – L’assemblea degli Associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario dell’assemblea, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell’assemblea di constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell’avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 8.1.4, i luoghi audio e o video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente dell’assemblea.

8.7.1 – In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

8.8 – Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

8.8.1 – Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

8.8.2 – Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.8.3 – Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

8.9 – In caso di scioglimento, il marchio ed il sito Internet dell’Associazione non potranno essere in alcun modo utilizzati da nessuno degli Associati, né potranno essere oggetto di atti di disposizione, salvo che sia diversamente convenuto dall’Assemblea, all’unanimità dei partecipanti.

8.10 – Per tutte le delibere assembleari, ad esclusione di quelle che hanno per oggetto lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, il voto di ciascun Associato Fondatore vale 15 voti, quello di ciascun Associato Senior vale 5 voti, quello di ciascun Associato Junior vale 1 voto.

8.11 – Ciascun Associato Fondatore può conferire delega e farsi rappresentare in assemblea solo e soltanto da un altro Associato Fondatore.

8.11.1 – Ciascun Associato Senior può conferire delega e farsi rappresentare in assemblea solo e soltanto da un altro Associato Senior.

8.11.2 – Ciascun Associato Junior può conferire delega e farsi rappresentare in assemblea solo e soltanto da un altro Associato Junior.

8.12 – L’assemblea deve riunirsi, almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per approvare il piano annuale di attività dell’Associazione e il bilancio consuntivo.

8.12.1 – L’assemblea è altresì convocata per l’elezione del Presidente e, in occasione della medesima adunanza, su proposta di quest’ultimo, per l’elezione dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

9.1 – Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da un numero di componenti da 5 a 15, i quali durano in carica per un periodo di cinque anni dalla loro elezione e, comunque, fino al rinnovo dell’organo consiliare.

9.2 – Il Consiglio Direttivo è composto dall’Ufficio di Presidenza, di cui fanno parte il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere, e dagli altri Consiglieri.

9.2.1 – I componenti dell’Ufficio di Presidenza, convocati dal Presidente entro 30 giorni dall’assemblea che li ha eletti, si riuniscono in adunanza per determinare il numero degli altri componenti del Consiglio Direttivo e provvedere alla loro nomina.

9.3 – Possono far parte del Consiglio Direttivo soltanto gli Associati Fondatori o Senior.

9.4 – La perdita della qualità di Associato comporta, a far data dal giorno in cui si è verificato l’evento che ha determinato la suddetta perdita, la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo.

9.4.1 – In tale ipotesi, così come nel caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo, alla prima adunanza, procede alla sostituzione del Consigliere decaduto o dimesso, mediante cooptazione da parte del consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

9.4.2 – Il Consigliere sostituto dura in carica fino all’ordinaria scadenza dell’organo consiliare.

9.5 – Il Presidente può invitare a partecipare ad una o più adunanze del Consiglio Direttivo Associati che non ne facciano parte, o anche terzi, qualora ne ravvisi la necessità o l’interesse con riferimento agli argomenti all’ordine del giorno, i quali potranno esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio Direttivo e non avranno riconosciuto diritto di voto.

9.6 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario su richiesta del Presidente che ne determina l’ordine del giorno, mediante comunicazione PEC agli indirizzi indicati all’Associazione dai Consiglieri, quali risultanti a quella stessa data, almeno 9 giorni lavorativi prima dell’adunanza consiliare.

9.6.1 – In caso di inerzia del Segretario, il Consiglio Direttivo è convocato dallo stesso Presidente o da un altro componente dell’Ufficio di Presidenza, su sua delega.

9.6.2 – Per ragioni di particolare urgenza, che saranno fatte specificatamente risultare nella suddetta comunicazione, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato con un preavviso ridotto fino a 4 giorni lavorativi prima dell’adunanza.

9.6.3 – In ogni caso il Consiglio Direttivo, pur in difetto di convocazione, è validamente costituito e idoneo a deliberare qualora vi partecipino tutti i suoi componenti.

9.7 – Hanno diritto di partecipare all’adunanza consiliare i componenti del Consiglio Direttivo in regola con il pagamento della quota Associativa annuale.[UdMO1] 

9.8 – L’adunanza consiliare può tenersi sia presso la sede legale dell’Associazione sia altrove, purché in territorio italiano.

9.9 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o da uno dei Vice Presidenti, su delega del Presidente.

9.9.1 – In caso di loro assenza o impedimento, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

9.10 – Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell’adunanza consiliare, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della stessa, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

9.10.1 – Spetta al Segretario dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano di età, provvedere alla formazione e alla sottoscrizione del verbale unitamente al Presidente, il quale dovrà essere conservato agli atti dell’Associazione unitamente all’attestazione di ricevimento dell’avviso di convocazione dell’adunanza da parte dei componenti del Consiglio Direttivo

9.11 – Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell’Assemblea, o chi ne fa le veci, e il Segretario dell’Associazione, o chi ne fa le veci, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell’Associazione, o a chi ne fa le veci, di constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’adunanza, accertare e proclamare i risultati delle votazioni;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente dell’Associazione, o chi ne fa le veci.

9.11.1 – In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

9.12 – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza di voti e con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

9.12.1 – Le delibere che hanno ad oggetto i progetti di modifica dello Statuto, di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio, sono adottate con la presenza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

9.12.2 – In tali ipotesi, il Consiglio Direttivo deve necessariamente essere convocato in adunanza personale dei suoi componenti e non può svolgersi in modalità teleconferenza.

9.12.3 – Per tutte le delibere consiliari, comprese espressamente quelle che hanno ad oggetto i progetti di modifica dello Statuto, di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio, la nomina o la revoca in organi dell’Associazione, l’attribuzione di uffici, incarichi o deleghe, il voto del Presidente vale 5 voti, quello di ciascuno dei Vice Presidenti vale 2 voti, quello del Segretario vale 1 voto, quello del Tesoriere vale 1 voto e quello di ciascuno degli altri Consiglieri vale 1 voto.

9.12.4 – Tutte le delibere consiliari, nessuna esclusa, anche quelle che hanno ad oggetto la nomina o la revoca in organi dell’Associazione, l’attribuzione di uffici, incarichi o deleghe, avvengono a scrutinio palese, essendo sempre escluso il ricorso allo scrutinio segreto.

9.13 – La partecipazione alle adunanze del Consiglio Direttivo e l’esercizio del diritto di voto sono personali e non delegabili, nei confronti di chicchessia, anche degli stessi componenti del Consiglio Direttivo.

9.14 – La gestione dell’Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, il quale:

a)  determina gli indirizzi strategici dell’attività dell’Associazione, stabilisce gli obiettivi generali, nonché le linee guida e di azione, curando la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione delle attività e delle iniziative volte a darvi esecuzione;

b)  determina gli indirizzi generali relativi alla gestione del patrimonio dell’Associazione compiendo i relativi atti di gestione;

c)   delibera l’accettazione di sovvenzioni, contributi, erogazioni, sussidi, donazioni, lasciti e di ogni attribuzione di denaro, o in natura;

d)  istituisce Dipartimenti finalizzati allo studio di specifiche materie ed a promuovere la creazione di gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione degli scopi Associativi;

e)  promuove e coordina l’attività dei Dipartimenti e dei gruppi di lavoro, vigilando sull’osservanza degli scopi statutari;

f)    approva i programmi proposti dagli Associati, assicurandone la conformità e la rispondenza a quanto previsto sub a);

g)  delibera in ordine all’assegnazione e alla ripartizione delle risorse finanziarie per la realizzazione di iniziative ed il compimento di attività proposte dagli Associati;

h)  nomina e revoca il Direttore Organizzativo;

i)    nomina e revoca i componenti dei Dipartimenti e dei gruppi di lavoro;

j)    nomina e revoca i componenti del Centro Ricerche e del Comitato Scientifico;

k)   approva i regolamenti per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, i quali, nel rispetto delle previsioni statutarie, hanno valore obbligatorio e si impongono a tutti gli Associati;

l)    predispone il piano annuale di attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, sentito il Centro Ricerche e il Comitato Scientifico;

m) a tal fine, entro il mese di dicembre, il Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico e il Centro Ricerche, stabilisce il programma degli eventi scientifico-culturali e formativi che saranno organizzati nell’anno successivo;

n)   determina l’ammontare della quota di ingresso e delle quote Associative annuali, per le diverse categorie di Associati;

o)  predispone il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

p)  predispone il progetto di modifica dello Statuto da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

q)  propone lo scioglimento dell’Associazione e predispone il progetto di devoluzione del suo patrimonio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

9.15 – Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei suoi componenti, o anche terzi, a svolgere specifici incarichi, nel rispetto delle direttive espresse dal Consiglio stesso e sotto la sua direzione e controllo.

9.16 – Il Consiglio Direttivo si riunisce in adunanza almeno una volta l’anno per predisporre il piano annuale di attività dell’Associazione e il progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 10 – Presidente

10.1 – L’Associazione è presieduta di diritto dal Presidente, il quale:

a)  ha la rappresentanza legale dell’Associazione;

b)  promuove le attività, gli scopi e le iniziative dell’Associazione presso la Pubblica Amministrazione, gli Enti e le Istituzioni pubbliche e private, le altre associazioni, le Università e le istituzioni di ricerca e di insegnamento pubbliche e private, le imprese e le loro organizzazioni rappresentative, le fondazioni e le loro organizzazioni rappresentative nonché presso le istituzioni, le associazioni e le altre formazioni organizzative di altre libere professioni;

c)   convoca e presiede, quale componente di diritto, il Consiglio Direttivo e ne assicura il corretto ed efficace funzionamento;

d)  convoca e presiede le riunioni del Centro di Ricerca, assicurandone il corretto ed efficace funzionamento;

e)  partecipa, quale componente di diritto, alle riunioni del Comitato Scientifico, potendo esprimere pareri non vincolanti;

f)    convoca e presiede le riunioni dei Dipartimenti, assicurandone il corretto ed efficace funzionamento;

g)  promuove e coordina il reperimento e l’impiego delle risorse finanziarie per la realizzazione degli scopi Associativi;

h)  vigila sull’applicazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Art. 11 – Vice Presidenti

11.1 – I Vice Presidenti svolgono le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti:

a)  coadiuvano il Presidente nell’esercizio dei compiti statutari, svolgono le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché quelle che sono ad essi delegate dal Presidente;

b)  presiedono il Consiglio Direttivo, su delega del Presidente, e partecipano alle sue adunanze;

c)   promuovono, di concerto con il Presidente, le attività, gli scopi e le iniziative dell’Associazione presso i soggetti di cui all’art. 10, lettera b) del presente Statuto;

d)  coadiuvano il Presidente nel reperimento delle risorse finanziarie;

e)  partecipano, quali componenti di diritto, alle riunioni del Centro di Ricerca anche per delega del Presidente, facendone le veci;

f)    partecipano, quali componenti di diritto, alle riunioni del Comitato anche per delega del Presidente, facendone le veci;

g)  partecipano, quali componenti di diritto, alle riunioni dei Dipartimenti anche per delega del Presidente, facendone le veci.

Art. 12 – Segretario

12.1 – Il Segretario svolge le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti:

a)  convoca il Consiglio Direttivo e partecipa alle sue adunanze, redigendone il verbale;

b)  partecipa, quale componente di diritto, alle riunioni del Centro di Ricerca anche per delega del Presidente, facendone le veci;

c)   partecipa, quale componente di diritto, alle riunioni dei Dipartimenti anche per delega del Presidente, facendone le veci.

Art. 13 – Tesoriere

13.1 – Il Tesoriere svolge le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti:

a)  svolge le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti;

b)  predispone il progetto di bilancio da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo;

c)   propone al Consiglio Direttivo l’ammontare delle quote Associative annuali, per le diverse categorie di Associati;

d)  partecipa, quale componente di diritto, alle riunioni del Centro di Ricerca anche per delega del Presidente, facendone le veci;

e)  partecipa, quale componente di diritto, alle riunioni dei Dipartimenti anche per delega del Presidente, facendone le veci.

Art. 14 – Direttore Organizzativo

14.1 – Il Direttore Organizzativo svolge le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti:

a)  partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo;

b)  partecipa alle riunioni del Centro di Ricerca, indicandone le linee programmatico-organizzative, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, sovrintendendo all’esecuzione delle iniziative adottate;

c)   partecipa, su delega del Presidente, alle riunioni del Comitato Scientifico, potendo esprimere pareri non vincolanti.

Art. 15 – Centro Ricerche

15.2 – Il Centro Ricerche è composto da un numero di componenti da 3 a 5, nominati dal Consiglio Direttivo anche tra terzi, i quali durano in carica 12 mesi, salvo proroga del mandato.

15.3 – Il Centro Ricerche è presieduto e convocato dal Presidente, o dal Direttore Organizzativo su sua delega, che ne determina l’ordine del giorno, mediante comunicazione PEC agli indirizzi indicati dai suoi componenti, almeno 9 giorni lavorativi prima della riunione.

15.3.1 – Per ragioni di particolare urgenza, che saranno fatte specificatamente risultare nella suddetta comunicazione, il Centro Ricerche potrà essere convocato con un preavviso ridotto fino a 4 giorni lavorativi prima della riunione.

15.4 – Il Direttore Organizzativo è coadiuvato da due Coordinatori, nominati dal Consiglio Direttivo anche tra terzi, i quali durano in carica per un periodo di 12 mesi, salvo proroga del mandato.

[UdMO1] 15.4 – Le riunioni del Centro Ricerche possono tenersi sia presso la sede legale dell’Associazione sia altrove, purché in territorio italiano.

15.5 – Le riunioni del Centro Ricerche possono svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

15.6 – Il Centro Ricerche svolge le seguenti funzioni:

a)  curare il servizio di risposta ai quesiti formulati da parte degli Associati;

b)  curare il servizio di invio agli Associati di materiali tecnico-informativi per lo svolgimento di pratiche professionali;

c)   pubblicare la Newsletter Byron;

d)  svolgere le funzioni di segreteria tecnica per gli eventi organizzati dall’Associazione, curandone la redazione del report finale;

e)  curare l’aggiornamento dei contenuti del sito Internet dell’Associazione;

f)    curare il funzionamento del network informatico dell’Associazione;

g)  svolge ricerche di carattere generale, elabora documenti, predispone formulari e statistiche, fornisce indicazioni e approfondisce tematiche di interesse dell’Associazione, in collaborazione con il Comitato Scientifico;

h)  svolgere ogni altra attività ad esso affidata dal Consiglio Direttivo.

15.7 – L’organizzazione e il funzionamento del Centro Ricerche sono disciplinate dall’apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo[UdMO1] .

15.8 –  La partecipazione alle attività del Centro Ricerche non comporta il diritto alla percezione di alcun compenso, salvo l’eventuale rimborso delle spese vive connesse alla funzione dietro presentazione dei relativi giustificativi.

Art. 16 – Comitato Scientifico

16.2 – Il Comitato Scientifico è composto da un numero di componenti variabile, i quali durano in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo.

16.3 – I componenti del Comitato Scientifico, il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo.

16.3.1 – Possono essere nominati componenti del Comitato Scientifico sia Associati che terzi, i quali abbiano acquisito speciali meriti in ambito accademico, scientifico, dell’imprenditoria o delle professioni e che siano di preminente interesse per il perseguimento dei fini statutari.

[UdMO1] 16.4 – Il Comitato Scientifico è presieduto e convocato dal suo Presidente, che ne determina l’ordine del giorno, mediante comunicazione PEC agli indirizzi indicati dai suoi componenti, almeno 8 giorni prima della riunione.

16.5 – Le riunioni del Comitato Scientifico possono tenersi sia presso la sede legale dell’Associazione sia altrove, purché in territorio italiano

16.6 – Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

16.7 – Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e di proposta in ambito scientifico e culturale, per le materie e nei campi di interesse dell’Associazione.

16.8 – Il Comitato Scientifico fornisce i pareri richiestigli dal Consiglio Direttivo e collabora all’attività del Centro Ricerche.

16.10 – L’organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono disciplinate dall’apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo[UdMO2] .

16.11 – Ai lavori del Comitato Scientifico sono invitati a partecipare i componenti del Consiglio Direttivo.

16.12 – La partecipazione alle attività del Comitato Scientifico non comporta il diritto alla percezione di alcune compenso, salvo l’eventuale rimborso delle spese vive connesse alla funzione dietro presentazione dei relativi giustificativi.

Art. 17 – Gratuità delle cariche

17.1 – Tutte le cariche Associative sono esercitate a titolo gratuito e non comportano il diritto alla percezione di alcun compenso.

17.1.1 – Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Tesoriere, può deliberare il riconoscimento di un rimborso spese forfettario.

Art. 18 – Patrimonio ed esercizi sociali dell’Associazione

18.1 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)  dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

b)  dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c)   da sovvenzioni, contributi, erogazioni, sussidi, donazioni, lasciti e da ogni altra attribuzione di denaro o in natura;

d)  dalle quote di ingresso degli Associati.

18.2 – Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a)  dalle quote Associative annuali;

b)  dal ricavato dell’organizzazione di eventi e di iniziative;

c)   da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo dell’Associazione.

18.3 – L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

18.3.1 – Entro il 28 febbraio aprile dell’anno successivo, il Consiglio Direttivo deve predisporre il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

Art. 19 – Norme finali e transitorie

19.1 – Fino all’elezione e alla nomina degli organi Associativi, tutte le relative funzioni sono demandate ai Fondatori dell’Associazione, i quali riuniti in un comitato, eleggono al loro interno un Presidente provvisorio al quale sarà affidata la legale rappresentanza dell’Associazione e che eserciterà temporaneamente tutte le funzioni, nessuna esclusa, del Presidente dell’Associazione.

19.2 – La prima assemblea dell’Associazione, per l’elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, sarà convocata dal Presidente provvisorio, in attuazione della delibera adottata dal Comitato dei Fondatori, che ne determinerà gli altri punti all’ordine del giorno, entro 90 giorni dalla costituzione dell’Associazione, mediante comunicazione PEC agli indirizzi indicati nell’atto costitutivo.

Art. 20 – Clausola compromissoria

20.1 – Ogni controversia tra gli Associati ovvero tra gli Associati e l’Associazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo è devoluta a un Collegio arbitrale che deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, che le parti contestualmente dichiarano di conoscere ed accettare, e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

20.1 – Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo dove avrà sede l’Associazione al momento del deposito della richiesta di nomina.

20.2 – La presente clausola compromissoria è vincolante per l’Associazione e per tutti gli Associati, inclusi coloro la cui qualità di associato è oggetto della controversia.

20.3 – Non possono essere oggetto di arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 21 – Disposizioni finali

21.1 – Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.