L’Istituto della “Copia privata” nel Decreto “Cura Italia”

Un supporto al reddito di autori, artisti e manager

a cura dell’avv. Carolina De Cecco

Il Decreto Cura Italia varato lo scorso 17 marzo prevede disposizioni straordinarie ed urgenti anche in favore della cultura. L’articolo 90 assegna il 10% dei compensi incassati per “copia privata” ad autori, artisti ed esecutori e ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore presso le società di collecting.

Per cercare di capire di cosa si tratta e quali sono le categorie interessate dall’articolo bisogna richiamare la normativa specifica. La copia privata è disciplinata dal Capo V della legge 633 del 1941 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che prevede eccezioni e limitazioni al diritto esclusivo dell’autore di utilizzazione economica dell’opera. Al pari della “reprografia per uso personale” e del “prestito nelle biblioteche pubbliche”, la copia privata è una licenza legale, in quanto è la legge che autorizza l’utilizzazione dell’opera e ne stabilisce il compenso, anziché l’autore.

La legge consente la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, su qualsiasi supporto, effettuata da persone fisiche a condizione che l’uso sia esclusivamente personale, senza scopo di lucro e fini commerciali. Al fine di indennizzare i titolari dei diritti, l’ordinamento prevede che sia dovuto un compenso all’autore e ad altre figure della filiera dell’industria culturale che si applica su supporti vergini, apparecchi di registrazione e memorie (DVD-R, CD-R, Hard disk, chiavette USB e schede di memoria) in cambio della possibilità di registrare contenuti protetti dalla legge sul diritto d’autore. Così ognuno può effettuare una copia “domestica” dell’opera invece di dover sostenere il costo dell’acquisto. Prima della sua introduzione nel 1992, non era possibile registrare opere tutelate senza incorrere nella violazione del diritto patrimoniale d’autore.

Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini, e viene incassato e ripartito dalla SIAE in favore degli autori, degli artisti interpreti o esecutori (di cui agli articoli 80 e 82 della legge sul diritto d’autore, tra i quali figurano gli attori, i cantanti, i musicisti e i ballerini) e dei produttori di fonogrammi, videogrammi e di opere audiovisive. La quota che spetta agli autori viene distribuita dalla SIAE ai soli autori iscritti, in genere non in maniera analitica, bensì in proporzione ai compensi già corrisposti (commisurati soprattutto all’equo compenso corrisposto ex articolo 46-bis della legge sul diritto d’autore). Di conseguenza i compensi per copia privata vanno in massima parte agli autori dei settori più redditizi, ovvero quelli della musica e dell’audiovisivo, mentre una percentuale assai esigua va in favore degli autori delle opere letterarie e delle arti visive che afferiscono alla sezione OLAF.

La legge di stabilità del 2016 ha integrato la disciplina della copia privata, stabilendo che il 10% di tutti i compensi incassati per copia privata siano destinati alla promozione culturale nazionale ed internazionale. Così, annualmente vengono finanziati dei bandi, oggi denominati “Per chi crea”, rivolti a privati, aziende, scuole, enti e associazioni che presentano un progetto volto a favorire la creatività di autori, artisti, interpreti ed esecutori under 35 e residenti in Italia.

È su questa quota del 10% degli incassi per copia privata che il governo interviene: si tratta quest’anno di circa 12,4 milioni di euro, sui 129,4 milioni di incasso per copia privata (dati risultanti dal rendiconto di gestione della SIAE del 2018). Il decreto “Cura Italia” sposta tale somma dal finanziamento di progetti al supporto diretto del reddito degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Questi ultimi, manager o agenti degli autori, costituiscono una categoria, peraltro non ancora organizzata in ordini o collegi riconosciuti dalla legge, inclusa per la prima volta fra i beneficiari dei fondi per copia privata. Si tratta di professionisti che svolgono una preziosa attività di intermediazione con il mercato di riferimento, atta a consentire all’autore di promuoversi e di individuare i canali più idonei a procurare occasioni di guadagno dalla vendita delle opere o da altri sfruttamenti economici delle stesse. Tuttavia, i fondi per la copia privata dovrebbero restare, ad opinione di chi scrive, di esclusiva spettanza degli autori e degli artisti, per cui sarebbe opportuno che si intervenisse in tal senso.